Il quadro normativo
Nel diritto turco l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri è disciplinata dagli articoli da 60 a 62 della Legge sul diritto internazionale privato e processuale (la "LDIPP"). La Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 10 giugno 1958 (la "Convenzione di New York"), della quale la Repubblica di Turchia è Stato contraente, trova altresì diretta applicazione all'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Turchia, poiché l'articolo 90, comma 5, della Costituzione attribuisce forza di legge ai trattati internazionali regolarmente ratificati. La legge di ratifica della Convenzione di New York è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1991, n. 20877. Queste due fonti disciplinano pertanto l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri nelle controversie in cui l'esecuzione sia richiesta in Turchia.
Qualora un lodo arbitrale straniero esuli dall'ambito di applicazione della Convenzione di New York sotto il profilo spaziale, temporale o materiale, l'esecuzione è disciplinata dalla LDIPP. Qualora il lodo sia stato pronunciato in uno Stato contraente e verta in materia commerciale, trova applicazione la Convenzione di New York. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 1, della Convenzione di New York, inoltre, la Convenzione non pregiudica la validità degli accordi bilaterali conclusi dagli Stati contraenti né le disposizioni più favorevoli del paese in cui l'esecuzione è richiesta. Anche nelle controversie rientranti nell'ambito della Convenzione di New York, le parti possono quindi avvalersi delle disposizioni più favorevoli di un trattato bilaterale applicabile o della legge interna. Nella prassi attuale, tuttavia, si tende ad applicare le disposizioni della Convenzione di New York, in ragione dell'elevato numero di Stati contraenti e delle condizioni più flessibili che essa prevede.
Il carattere vincolante del lodo ai sensi della Convenzione di New York
Ai sensi dell'articolo V, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di New York, tra i motivi di diniego dell'esecuzione di un lodo arbitrale straniero figura la circostanza che il lodo non sia ancora divenuto vincolante per le parti. In altri termini, in assenza di altri motivi di diniego, il lodo arbitrale straniero è dichiarato esecutivo salvo che la parte che si oppone all'esecuzione provi che esso non è ancora divenuto vincolante per le parti. La Convenzione di New York non definisce tuttavia la nozione di "vincolante", e le condizioni in presenza delle quali un lodo è considerato vincolante sono state interpretate in modo diverso nei vari Stati contraenti, alimentando un ampio dibattito. Taluni giudici hanno inteso il carattere vincolante come definitività del lodo dinanzi agli organi giurisdizionali della sede dell'arbitrato, mentre altri lo hanno inteso come esaurimento dei rimedi esperibili contro il lodo ai sensi del regolamento arbitrale concordato dalle parti.
Ai sensi della Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 26 settembre 1927 (la "Convenzione di Ginevra"), antecedente della Convenzione di New York, la parte che chiedeva l'exequatur doveva dimostrare che il lodo arbitrale straniero era divenuto definitivo nel paese in cui era stato pronunciato. Per provarne la definitività si affermò la prassi in base alla quale la parte istante sottoponeva il lodo agli organi giurisdizionali della sede dell'arbitrato, prima di rivolgersi ai giudici dell'esecuzione, al fine di renderlo definitivo. Tale prassi diede inevitabilmente luogo al problema del cosiddetto doppio exequatur, che aumentava i costi per le parti, prolungava i procedimenti e impediva, o quanto meno ritardava, l'esecuzione. Tutto ciò attirò le critiche della dottrina. Al fine di evitare le difficoltà derivanti dal requisito della definitività, oggetto di aspre critiche, i redattori della Convenzione di New York lo sostituirono con il requisito del carattere vincolante. Analogamente, l'articolo IV della Convenzione di New York, che elenca i documenti che la parte istante deve produrre, non richiede alcuna annotazione o certificazione attestante la definitività o il carattere vincolante del lodo. I redattori della Convenzione di New York sembrano pertanto aver compiuto una scelta consapevole volta a evitare i problemi connessi al doppio exequatur.
Il carattere vincolante del lodo ai sensi della LDIPP
L'articolo 60, comma 1, della LDIPP dispone che possono essere dichiarati esecutivi i lodi arbitrali divenuti definitivi ed esecutivi ovvero vincolanti per le parti. Coerentemente, l'articolo 61, comma 1, lettera b), della LDIPP, che elenca i documenti da produrre al giudice dell'esecuzione, fa riferimento all'originale o a una copia debitamente autenticata del lodo divenuto definitivo ed esecutivo ovvero vincolante per le parti. Ne emerge che, ai sensi della LDIPP, è sufficiente che il lodo arbitrale straniero sia vincolante per poter essere dichiarato esecutivo, senza che debba soddisfare un requisito di definitività.
L'abrogata Legge n. 2675 sul diritto internazionale privato e processuale (la "Legge n. 2675") conferma tale lettura. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della Legge n. 2675 potevano essere dichiarati esecutivi soltanto i lodi arbitrali definitivi ed esecutivi, e l'articolo 44, comma 1, lettera b), richiedeva la produzione dell'originale e di una copia autenticata del lodo arbitrale, che doveva essere definitivo ed esecutivo. Con l'entrata in vigore della LDIPP, tuttavia, è stato espressamente previsto che possano essere dichiarati esecutivi, in alternativa ai lodi definitivi ed esecutivi, anche i lodi vincolanti per le parti. A differenza di quanto avveniva sotto la Legge n. 2675, i lodi arbitrali stranieri dotati di efficacia vincolante possono quindi essere dichiarati esecutivi ai sensi della LDIPP anche se non sono ancora divenuti definitivi. In definitiva, la modifica introdotta dalla LDIPP ha allineato la legislazione turca alla Convenzione di New York.
La prassi giurisprudenziale di richiedere un certificato di definitività
In sintesi, tanto ai sensi della Convenzione di New York quanto ai sensi della LDIPP, è sufficiente che il lodo arbitrale straniero sia vincolante per le parti perché possa essere dichiarato esecutivo in Turchia, e la definitività non è richiesta. Né la Convenzione di New York né la LDIPP impongono di allegare alla domanda di exequatur un documento che attesti la definitività del lodo. Ciononostante, i giudici turchi hanno di recente sviluppato l'erronea prassi di assegnare agli istanti un termine per produrre un certificato di definitività del lodo arbitrale straniero. Tale prassi non è soltanto incompatibile con la Convenzione di New York e con la LDIPP. Diversamente da quanto accade per le sentenze, è altresì impossibile ottenere dagli organi giurisdizionali della sede dell'arbitrato un certificato di definitività di un lodo arbitrale. I regolamenti di talune istituzioni arbitrali prevedono inoltre espressamente il carattere vincolante dei lodi, ad esempio l'articolo 35 del Regolamento di arbitrato della ICC, l'articolo 26.8 del Regolamento arbitrale della LCIA e l'articolo 34.2 del Regolamento svizzero di arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre. Difetta pertanto qualsiasi fondamento giuridico che consenta ai giudici di esigere dalla parte istante la produzione di un certificato di definitività del lodo arbitrale.
L'attuale prassi giurisprudenziale di richiedere agli istanti la produzione di un certificato di definitività dei lodi arbitrali dovrebbe essere abbandonata. Nel frattempo, le parti e i loro difensori che si trovino esposti a tale erronea prassi possono valutare di ottenere dagli organi giurisdizionali della sede dell'arbitrato un certificato attestante che contro il lodo di cui si chiede l'esecuzione non sono stati promossi giudizi di annullamento o di impugnazione. Tale soluzione trova riscontro nella sentenza della 43ª Sezione civile della Corte d'appello regionale di Istanbul del 22 aprile 2021 (R.G. n. 2020/291, decisione n. 2021/528).
