Sarebbe ragionevole attendersi che alla domanda se le parti straniere debbano sottoscrivere in lingua turca i contratti conclusi con clienti turchi possa darsi una risposta semplice, affermativa o negativa. Per il giurista turco, purtroppo, così non è. Il problema presenta un duplice profilo e non ha ancora trovato soluzione.
Il dato testuale della legge
Nel 1926, tre anni dopo che l'assemblea nazionale aveva proclamato la Repubblica di Turchia, fu approvata una legge che rendeva obbligatorio l'uso della lingua turca nelle imprese commerciali. La ratio della legge, intervenuta dopo la fondazione dello Stato nazionale, è evidente. Non altrettanto lo è il suo dato testuale. L'articolo 1 della Legge impone agli enti e alle imprese turchi operanti in Turchia di utilizzare la lingua turca nelle operazioni, nei contratti, nella corrispondenza, nella contabilità e nei libri. Ad esempio, se due enti turchi sottoscrivono un contratto in Turchia, la Legge impone loro di farlo in lingua turca. L'articolo 2, per contro, impone alle società e alle imprese straniere l'uso della lingua turca soltanto nella corrispondenza, nelle operazioni e nelle comunicazioni con imprese e cittadini turchi, nonché nei documenti e nei libri che esse sono tenute a presentare alle autorità e agli uffici pubblici. L'articolo 1, applicabile agli enti e alle imprese turchi, menziona i "contratti", mentre l'articolo 2, applicabile a quelli stranieri, non li menziona.
È in ciò che risiede l'ambiguità. La questione è ulteriormente complicata dall'interrogativo se il legislatore abbia omesso intenzionalmente il riferimento ai contratti. Ne sono derivate opinioni divergenti, che deludono la ragionevole aspettativa del cliente di ottenere una risposta affermativa o negativa.
L'orientamento della giurisprudenza
In secondo luogo, neppure i giudici chiamati a interpretare e ad applicare la Legge hanno risolto il problema. Al contrario, essi hanno reso più difficile per il giurista turco l'attività di consulenza in favore dei propri clienti. È frequente che le parti straniere sottoscrivano i contratti con parti turche in lingua inglese o in altra lingua straniera, eppure sono pochi i casi nei quali i giudici hanno esaminato e discusso la Legge.
Le ragioni sono molteplici, ma è largamente condiviso che la legge sull'obbligo di uso della lingua turca abbia assolto una funzione in un determinato momento storico e sia oggi superata e priva di rilievo.
Per tale ragione, nella maggior parte dei casi le parti non invocano la Legge. Tale generale convincimento può spiegare la scarsità di pronunce che interpretano e applicano la Legge, sebbene essa sia tuttora in vigore. Ciò che più rileva è che, quando i giudici hanno esaminato e discusso la Legge, le loro decisioni non sono state uniformi, in particolare con riguardo ai contratti tra parti straniere e parti turche.
Nel 2013 una decisione della Corte di cassazione, giudice di ultima istanza in materia civile e penale, suscitò "scompiglio" allorché la sua 11ª Sezione civile dichiarò invalida una clausola compromissoria contenuta in un contratto sottoscritto in lingua inglese tra una parte straniera e una parte turca. La Sezione affermò che le parti straniere devono sottoscrivere in lingua turca i contratti conclusi con parti turche. Tale precedente non è stato seguito in altre decisioni della medesima 11ª Sezione né da altre sezioni della Corte di cassazione. Questa sola decisione è stata tuttavia più che sufficiente a indurre le parti straniere a temere di non poter far valere i propri contratti con parti turche ove questi non fossero redatti in lingua turca. Più di recente, nel 2020, la stessa 11ª Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la Legge non si applica ai contratti tra una parte straniera e una parte turca e che tali parti non sono tenute a sottoscrivere i propri contratti in lingua turca. La decisione non chiarisce le ragioni per le quali la pronuncia del 2013 sia stata implicitamente superata, ma l'interpretazione attuale della Legge propende per l'efficacia dei contratti redatti in lingua straniera quando vi sia coinvolta una parte straniera. In tempi ancora più recenti, nel 2021, una decisione di una Corte d'appello regionale ha accolto la medesima interpretazione della Legge.
Indicazioni operative
Per tornare all'interrogativo posto in apertura, il problema desta oggi minore preoccupazione per le parti straniere, ma non può dirsi risolto. Negoziare un contratto in lingua inglese, doverlo tradurre in lingua turca una volta concordate le condizioni e persino dover negoziare la traduzione stessa può risultare frustrante, dispendioso in termini di tempo e oneroso. Ciononostante, poiché la sanzione eventualmente prevista dalla Legge è l'invalidità del contratto, può essere ancora prudente tenere conto di ogni possibile interpretazione della Legge e sottoscrivere in lingua turca i contratti, o quanto meno le clausole di deroga alla giurisdizione in favore di un foro straniero, fintantoché il recente orientamento non si sia consolidato.
